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Con un’interessante sentenza, la n. 35511 del 2010, la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione fissa un principio di diritto di primaria rilevanza per tutti gli operatori della stampa on line.

Infatti, in estrema sintesi, per la Corte di Cassazione il direttore editoriale di un giornale on line, privo pertanto di diffusione a mezzo stampa cartacea, non è responsabile per i reati di diffamazione che siano commessi da commentatori o bloggers.

 

La posizione della Cassazione muove da un’interpretazione restrittiva, del tutto condivisibile, dell’art. 57 del codice penale.

Detta norma disciplina la responsabilità colposa per omesso controllo, e fuori dei casi di concorso nel reato di diffamazione (ovviamente dolosi), del direttore e del vice direttore responsabile della stampa periodica.

La norma fa appunto riferimento alla stampa periodica; per tali motivi, ed intendendosi per stampa solo quella cartacea, viene eslcusa un’estensione analogica in malam partem al direttore di testate on line, che si diffondono non già col mezzo della stampa bensì di byte elettronici.

La possibilità ipotetica della stampa del messaggio o del commento non è circostanza determinante in quanto del tutto eventuale, sia sotto il profilo oggettiva che soggettivo.

L’unica norma di riferimento che per la Cassazione può colmare il vuoto normativo è l’articolo 14 del decreto legislativo 70/2003, che esclude la responsabilità dei provider per i reati commessi dagli utenti.

La posizione della Cassazione, ad onor del vero, riforma precedenti orientamenti di vari Tribunali che in realtà erano giunti a condannare anche il direttore editoriale per l’omesso controllo (si veda ad esempio la sentenza n. 982 del 2009 del Tribunale di Firenze).

Detta interpretazione della Cassazione, condivisibile sul piano sistematico, se da un lato ha il pregio di liberare la posizione di direttori editoriali da incombenze pressochè irrealizzabili, come il controllo di migliaia di commenti o post, dall’altro evidenzia una lacuna relativa alla “stampa” on line che andrebbe in qualche modo sanata.

Ad ogni modo per il commentatore o il blogger autore di commenti dal contenuto ingiurioso, che si manifesta anche tramite insinuazioni od allusioni, resta ferma la penale responsabilità per la diffamazione aggravata.

Avv. Simeone Sardella