DEFINIZIONI DELLE LITI PENDENTI, LA PENDENZA DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO PRECLUDE L’ISCRIZIONE A RUOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. L’ISTITUTO NON COMPORTA ACQUIESCENZA ALL’ATTO DI ACCERTAMENTO.
Con la sentenza n. 559 del 30 ottobre 2013 il Tribunale di Ancona sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Tania De Antoniis, interviene a colmare la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito dell’introduzione dell’istituto della definizione delle liti fiscali pendenti, di cui all’art. 39 comma 12 del D.L. 98/2011, in relazione agli effetti per i maggiori contributi previdenziali determinati con l’atto di accertamento unificato.
In merito, come noto, veniva introdotta la possibilità di definire la lite mediante il versamento di una somma in misura corrispondente al 10% – 30% – 50% per cento delle maggiori imposte accertate, a seconda dello stato del processo e dell’esistenza di una sentenza favorevole al contribuente. Nell’occasione il legislatore ometteva però di specificare la sorte dei maggiori contributi previdenziali determinati con l’accertamento unificato.
Sin da subito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E del 24/10/2011 – pag. 25 – chiariva come le controversie riguardanti i contributi previdenziali, non costituendo i medesimi oggetto di liti fiscali, non fossero definibili ai sensi dell’art. 39 D.L. n. 98/2011. Successivamente l?Agenzia delle Entrate, con direttiva del 28 dicembre 2012, invitava gli uffici periferici a non effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali, conseguenti ad accertamenti per i quali fosse intervenuta la definizione della lite.
Come per altro colto dalla dottrina (S.Morina, T. Morina – Sulle liti una chiusura a metà – in Il Sole 24 Ore 26-01-2013 – M. Conigliaro, G. Gavelli – Liti pendenti, resta il nodo dei contributi – in Il Sole 24 Ore 27-01-2013), l’INPS avrebbe potuto procedere alla riscossione dei maggiori contributi previdenziali determinati con l’atto di accertamento unificato.
Ed in effetti l’istituto di previdenza, nonostante l’intervenuta definizione della lite, anche in presenza, come nel caso in commento, di sentenza di primo grado di annullamento dell’atto di accertamento, ha nella pratica inviato centinaia di cartelle di pagamento e, successivamente, avvisi di addebito, per la riscossione dei maggiori contributi accertati.
V’è da specificare in proposito che avverso tali atti di riscossione l’unico rimedio giudiziale esperibile è il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 24 comma 5° del. D.Lgs. 46/1999.
Da qui l’incomprensibile duplicazione di procedimenti, l’uno dinanzi la Commissione Tributaria e l’altro dinanzi il Tribunale Ordinario, che presentano nella sostanza la medesima materia del contendere, ossia, quanto al merito, l’accertamento di maggiore materia imponibile.
In proposito la sentenza in commento fissa due principi di diritto molto importanti e di primaria rilevanza per tutte le ipotesi in cui, a seguito di contenzioso tributario che abbia ad oggetto l’atto di accertamento unificato, l’INPS abbia emesso l’avviso di addebito senza attendere l’esito del giudizio.
In primo luogo, nell’accogliere un’eccezione pregiudiziale della parte ricorrente, il Tribunale di Ancona conferma quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza dell’11 marzo 2010.
In buona sostanza, a mente dell’art. 24 comma 3° del.D.Lgs. 46/99 per il quale, se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, il Tribunale di Ancona sancisce che l’iscrizione a ruolo, dopo il ricorso proposto alla Commisione Tributaria avverso l’accertamento fiscale su cui si fonda la pretesa dell’INPS, poteva avvenire unicamente in presenza di un provvedimento giudiziale esecutivo.
Il medesimo Tribunale, accolta l’eccezione, non si esime dal valutare anche il merito della controversia, con particolare riferimento all’intervenuta definizione della lite fiscale.
Per il Giudice la definizione della lite fiscale costituisce un accordo che interviene unicamente sull’entità dell’imposta, senza alcun riconoscimento esplicito da parte del contribuente circa la sussistenza di un maggiore imponibile e ferma restando l’esclusione di qualsiasi valore confessorio dell’adesione al condono fiscale.
In altri termini l’adesione all’istituto non comporta in alcun modo acquiescenza all’atto di accertamento, ne può incidere sui contributi previdenziali al pari di quanto avviene ad esempio con l’accertamento con adesione, la cui rilevanza previdenziale era espressamente prevista.
Per altro, per il Tribunale di Ancona, la sentenza di annullamento dell’atto di accertamento costituisce prova sufficiente, in mancanza di prova contraria offerta dall’INPS, per accogliere anche nel merito la domanda del ricorrente di annullamento del ruolo e della cartella.
La sentenza del Tribunale di Ancona certamente mette ordine in una materia in cui, con evidenza, le lacune legislative impongono ai contribuenti onerosi quanto ingiusti contenziosi.
Resta la considerazione che l’INPS, a norma dell’art. 24 comma 3° del.D.Lgs. 46/99, avrebbe, come in effetti ha, tutti gli strumenti normativi per astenersi dall’inviare avvisi di addebito in assenza di qualsivoglia titolo esecutivo, in ossequio ai fondamentali principi costituzionali del buon andamento e della capacità contributiva.
Avv. Simeone Sardella
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